La  Regione  Basilicata  (C.F.:  80002950766),  in  persona   del
Presidente e legale rappresentante p.t. dr. Maurizio Marcello Claudio
Pittella (C.F.: PTTMZM62H04E483Y), rappresentata e difesa, in  virtu'
di pedissequa  procura  speciale,  congiuntamente  e  disgiuntamente,
dagli avv.ti Maurizio Roberto  Brancati  (C.F.:  BRNMZR59R21G942B)  e
Antonio Pasquale Golia (C.F.: GLONNP49R05L126W), giusta deliberazione
di  Giunta  Regionale  n.  520  del  6  maggio  2014,   elettivamente
domiciliata  con  gli   stessi   in   Roma,   presso   l'Ufficio   di
Rappresentanza   dell'Ente,   alla   Via   Nizza    n.    56    (PEC:
maurizio.brancati@cert.regione.basilicata.it; Fax: 06/84556307), 
 
                               contro 
 
la Presidenza del Consiglio del Ministri, in persona  del  Presidente
pro tempore 
 
                               avverso 
 
le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti -  Sezione  regionale
di controllo per la Basilicata aventi ad  oggetto  il  controllo  dei
rendiconti presentati dai gruppi consiliari  regionali  relativamente
all'esercizio 2013: 
        1)  Deliberazione  n.  51/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  dell'irregolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo "P.D."; 
        2)  Deliberazione  n.  52/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  della  regolarita'   del   rendiconto
prodotto  dal  Gruppo  consiliare  "SEL",  sino  al   termine   della
legislatura; 
        3)  Deliberazione  n.  53/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  della  regolarita'   del   rendiconto
prodotto  dal  Gruppo  consiliare  "IAL",  sino  alla  data  di   sua
estinzione; 
        4)  Deliberazione  n.  54/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  della  regolarita'   del   rendiconto
prodotto  dal  Gruppo  consiliare  "IDV",  sino  al   termine   della
legislatura; 
        5)  Deliberazione  n.  55/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  dell'irregolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo "P.U."; 
        6)  Deliberazione  n.  56/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  dell'irregolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo "MISTO"; 
        7)  Deliberazione  n.  57/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  dell'irregolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo "P.D.L.", fino al termine della legislatura; 
        8)  Deliberazione  n.  58/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  dell'irregolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo  "U.D.C.",  fino  al  termine  della  legislatura
regionale; 
        9)  Deliberazione  n.  59/2014/FRG  del  18  marzo  2014   di
accertamento  e  dichiarazione  dell'irregolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo  "M.P.A.",  fino  al  termine  della  legislatura
regionale; 
        10)  Deliberazione  n.  60/2014/FRG  del  18  marzo  2014  di
accertamento  e  dichiarazione  della  regolarita'   del   rendiconto
prodotto dal Gruppo  "P.S.I.",  fino  al  termine  della  legislatura
regionale. 
 
                          Premesse in fatto 
 
    A conclusione di una complessa  istruttoria  venivano  notificati
alla  Regione  Basilicata,  in  data  18  marzo  2014,  le   predette
deliberazioni  concernenti  gli  esiti  dei  controlli  operati   sui
rendiconti prodotti dai gruppi  consiliari  regionali  di  pertinenza
dell'esercizio 2013. 
    Benche' le deliberazioni pervengono  a  conclusioni  diverse  tra
loro,  l'approccio  alla  verifica   contabile   nonche'   l'excursus
logico-giuridico sono sostanzialmente identici. 
    La Sezione di Controllo, infatti,  ha  ritenuto,  sulla  base  di
motivazioni fondamentalmente comuni, di poter spingere l'attivita' di
controllo  verso  riscontri  che  non  si  risolvessero  nella   sola
constatazione  della  corrispondenza  del  rendiconto  (inteso   come
documento in concreto  approvato  dal  Gruppo)  al  modello  astratto
approvato  in  sede  di  Conferenza  permanente  e  adottato  con  le
"linee-guida". 
    Richiamandosi ad alcune  pronunce  del  giudice  delle  leggi  ha
rivendicato  la  competenza  a  operare  delle  verifiche   di   tipo
sostanziale che prendessero in esame scelte di merito nonostante  non
fosse  possibile  ricondurre  a  dette  scelte   una   compromissione
effettiva di quelle esigenze di armonizzazione e coordinamento  della
finanza regionale. 
    Nella fattispecie concreta, e cio' sia  per  i  casi  in  cui  e'
intervenuta una declaratoria di irregolarita' (delibere nn.  51/2014,
55/2014, 56/2014,  57/2014,  58/2014  e  59/2014)  che  nei  casi  di
riscontrata regolarita' (delibere nn.  52/2014,  53/2014,  54/2014  e
60/2014) il controllo ha invaso  ambiti  di  puro  merito  come  tali
sottratti alla cognizione di  soggetti  terzi,  con  evidente  vulnus
delle legittime prerogative dei gruppi consiliari. 
    La Regione Basilicata, pertanto, con deliberazione assunta  dalla
Giunta  regionale  n.  520/2014,  su  sollecitazione  del   Consiglio
regionale (mozione n.  59  del  6  maggio  2014),  ha  deliberato  di
proporre  il  presente  conflitto  di  attribuzione,  impugnando   le
deliberazioni assunte dalla  Corte  dei  Conti  come  individuate  in
rubrica, per le seguenti ragioni. 
 
                             In diritto 
 
    In forza  dell'art.  1  del  d.  l.  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n.  213,  e'
rimesso  alla  Corte  dei  conti  di  effettuare  il  controllo   del
rendiconto presentato dai gruppi consiliari regionali. 
    Trattasi di competenza riconosciuta anche dalla l.r. 21  dicembre
2012  n.  28  (pubblicata  sul  B.U.R.  21.12.2012  n.  48)  che   ha
fondamentalmente recepito le disposizioni statali. 
    Secondo Codesta Ecc.ma Corte  -  chiamata  a  pronunciarsi  della
legittimita' costituzionale di alcune norme della predetta disciplina
- il controllo spettante alla Corte dei conti  non  lede  l'autonomia
politica  dei  gruppi  interessati  in  quanto  il   legislatore   ha
semplicemente previsto un'analisi obbligatoria  di  tipo  documentale
che, pur non scendendo  nel  merito  dell'utilizzazione  delle  somme
stesse, e' volta a verificare  la  prova  dell'effettivo  impiego  in
conformita' al modello predisposto in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano (sent. n. 39/2014). 
    Il giudice delle leggi ha quindi chiarito che  viene  in  rilievo
una  tipologia  di  controllo  meramente  "esterna"   e   di   natura
documentale,  spettante   alla   Corte   dei   conti   in   un'ottica
sostanzialmente  "collaborativa"  al  fine  di  conciliare  le  somme
acquisite dai gruppi con le risultanze del bilancio regionale. 
    Le deliberazioni  gravate  esplicano  una  verifica  che  non  si
ritiene  rispettosa  di  tali  principi  e  comunque   contrarie   al
necessario rispetto dell'autonomia e delle prerogative proprie  della
funzione  istituzionale  del  Consiglio   e   dei   gruppi   che   ne
costituiscono suoi essenziali organismi. 
    La Sezione di controllo della Corte dei Conti di  Basilicata  pur
conferendo particolare enfasi a quello che essa stessa definisce  "il
perimetro del controllo affidato", col richiamo espresso alla recente
decisione della  Corte  costituzionale,  e'  convinta,  tuttavia,  di
doversi e potersi esprimere sui fatti di  gestione  (punto  10  delle
comuni considerazioni in diritto) perche' a suo dire  il  rendiconto,
inteso come documento conforme al modello approvato, si limita a dare
di detti fatti una  rappresentazione  sintetica  dei  soli  risultati
espressi in termini di saldi finanziari. 
    Precisa, infatti, che: a) "il quadro di regole,  entro  il  quale
ricondurre l'attivita' di verifica affidata alle sezioni regionali di
controllo  della  Corte  dei  conti,  non  puo'  dirsi  compiutamente
rappresentato dalla sola normativa di fonte statale che rinvia  a  un
modello  di  rendicontazione  redatto  secondo  principi  di  tecnica
contabile";  b)"  ...  la  conformita'  dei  rendiconti  dei   Gruppi
consiliari  al  modello  di   rendiconto   recepito   dal   D.P.C.M.,
costituisce l'approdo -  e  non  il  presupposto  -  della  "corretta
rilevazione dei  fatti  di  gestione  e  della  regola  tenuta  della
contabilita'". Tale rilevazione puo' essere effettuata solo  mediante
la verifica, in concreto, della legittimita' delle  spese  effettuate
con i contributi erogati a valere sul bilancio regionale, e cio', sia
in  termini  statici,  come   effettiva   sussistenza   della   spesa
(veridicita'), sia in termini dinamici, come  coerenza  (correttezza)
della  spesa  con  lo  scopo  istituzionale  perseguito  dal   Gruppo
consiliare ..."; c) "...  sta  a  significare  che  il  perimetro  di
controllo, pur circoscritto alla sola documentazione allegata  e  non
potendo spingersi fino a sindacare il  merito  delle  scelte  sottese
agli atti di gestione, non puo' esaurirsi nella verifica  della  mera
corrispondenza del rendiconto,  inteso  come  documento  in  concreto
approvato dal Gruppo,  al  modello  astratto  approvato  in  sede  di
Conferenza Permanente e  adottato  con  le  "linee  guida",  ma  deve
conformarsi al controllo di regolarita'  sostanziale  gia'  intestato
alla Corte dei conti in veste di  organo  terzo..."  (punto  9  delle
comuni considerazioni in diritto). 
    Ad  avviso  dell'ente   Regione,   l'organo   di   controllo   ha
travalicato, per sua esplicita ammissione, l'attivita'  di  controllo
oltre il limite consentito ed al punto di invadere,  con  conseguente
lesione, le specifiche prerogative regionali di rango  costituzionale
(art. 114,  secondo  comma,  art.  117,  in  relazione  all'autonomia
istituzionale e legislativa, art.  119,  in  relazione  all'autonomia
finanziaria, art. 121 e 123, in relazione all'autonomia statutaria  e
all'autonomia del Consiglio regionale) nonche' di quelle  prerogative
aventi fondamento nello Statuto regionale (artt. 11, 15 e 21) e nella
L.R. 2 febbraio 1998 n. 8 e succ. mod. ed int. 
    Il controllo degli atti di gestione a cui la Sezione si riferisce
riguarderebbe, invero, attivita' che non possono essere desunte dalla
mera verifica del rendiconto strutturato secondo le linee guida della
Conferenza permanente. 
    Ma anche a voler ritenere estensibile l'analisi terza di siffatte
attivita', in deroga al principio ordinamentale che  eleva  le  linee
guida della Conferenza permanente a specifico modello di  riferimento
della rendicontazione annuale (art. 1 comma 11 del D.L. 174/2012), un
tale controllo sarebbe comunque viziato (eccesso di  potere)  perche'
fondato su valutazioni che si ispirano a parametri  di  giudizio  non
predeterminati  che,  di  conseguenza,  erano  ignoti   al   soggetto
controllato al momento della  consumazione  delle  condotte  e  delle
scelte ritenute responsabili delle irregolarita' rinvenute. 
    La Corte dei conti contesta, in sostanza, e con  chiari  riflessi
sanzionatori (quali ad es. la disposta  restituzione  delle  somme  a
valere sui fondi per le spese di personale  rispetto  a  rapporti  di
collaborazione   ritenuti   in    esubero),    decisioni    altamente
discrezionali  che  sono  state  assunte  dall'ente   nel   pieno   e
consapevole rispetto della legalita' e comunque senza  l'elusione  di
previ differenti orientamenti (vincolanti e meno). 
    Il diverso convincimento dell'organo di controllo si  e'  fondato
su criteri che, per quanto possano apparire  apprezzabili,  in  tanto
potevano essere  invocati  quali  parametri  di  condotta  in  quanto
previamente sanciti come criteri sostanziali  di  legittimita'  della
spesa. 
    E' il caso, in particolare, delle spese del personale. 
    Secondo la Corte dei conti la disciplina regionale di riferimento
(la L.R. 2 febbraio 1998 n.  8  e  succ.  mod.  ed  integ.)  andrebbe
interpretata ed applicata secondo criteri  che  non  sarebbero  stati
seguiti da alcuni gruppi consiliari. 
    La Sezione regionale sviluppa argomentazioni che pur partendo  da
presupposti condivisi pervengono a conclusioni  differenti  a  quelle
proprie del Consiglio regionale (ed a cui si sono uniformati i gruppi
consiliari). 
    Gia' questo tradisce lo spirito a cui si  ispira  la  natura  del
controllo riconosciuto alla Corte dei Conti, definito  come  di  tipo
"collaborativo", che nel caso di ispecie andrebbe  piu'  propriamente
inteso di tipo "oppositivo". 
    In sintesi il ragionamento della Corte dei  conti  (deliberazione
n. 51/2014/FRG e n. 57/2014/FRG). 
    Il parametro di riferimento e' quello  offerto  dalla  Conferenza
Permanente del 21 dicembre 2012 secondo cui, a decorrere dalla  prima
legislatura regionale successiva a  quella  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del D. L. n. 174/2012, il tetto massimo in  termini
finanziari per la  determinazione  dell'ammontare  complessivo  della
spesa di personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo  di
un'unita'  di  personale  di  categoria  D,  posizione  economica  D6
(compresi   gli   oneri   a   carico   dell'ente,   senza   posizione
organizzativa) per ciascun consigliere regionale. 
    Quanto, invece, alla legislatura regionale corrente alla data  di
entrata  in  vigore  del  D.L.  n.  174/2012,  il  deliberato   della
Conferenza Permanente prevede che "la  spesa  per  il  personale  dei
gruppi e' determinata (...) entro l'importo in essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto e,  in  ogni
caso, non puo' prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i
contratti in essere come  previsto  dal  decreto  legge  in  fase  di
conversione". 
    Anche alla luce di quanto prevede lo Statuto  regionale  all'art.
21, quindi, la consistenza numerica dei consiglieri  appartenenti  al
Gruppo rappresenta il fondamentale parametro  per  la  determinazione
dell'ammontare  dei  contributi  da  assegnare  al  Gruppo  medesimo,
affinche'  le  risorse  messe  a  disposizione  siano   adeguate   al
conseguimento del fine istituzionale. 
    Orbene, in un contesto normativo che la Corte dei conti evidenzia
come "interessato da ripetuti interventi non  sempre  intrinsecamente
coerenti e tecnicamente impeccabili" si e' ritenuto di concludere nel
senso  di  identificare  tale  numero  esattamente  con  quello   del
personale pubblico (sia regionale che di  altro  ente  distaccato  in
posizione di comando) messo  a  disposizione  dei  gruppi  consiliari
cosi' da quantificarne una eccedenza. 
    In verita' detto personale  non  grava  affatto,  in  termini  di
spesa, sui contributi erogati dal Consiglio regionale per  finanziare
l'assistenza ai gruppi consiliari e ai consiglieri regionali (art.  6
L.R. n. 8/1998) in quanto detto  personale,  indipendentemente  dalla
sua destinazione allo svolgimento di mansioni in  favore  dei  gruppi
consiliari, e' di ruolo presso l'ente Regione  o  presso  altra  P.A.
(con posizione di comando presso  la  Regione  Basilicata)  e  quindi
costituisce voce di spesa  del  personale  dipendente  a  carico  del
bilancio regionale. 
    A mente del comma  2  dell'art.  10-bis  della  L.R.  n.  8/1998,
infatti, "2. I dipendenti assegnati alle segreterie particolari e  ai
gruppi consiliari di cui agli articoli 2 e 10  della  presente  legge
restano assegnati alla  dotazione  organica  di  appartenenza  ed  il
rispettivo costo e' a carico della Giunta regionale o  del  Consiglio
regionale, secondo il ruolo di provenienza.". 
    L'art. 10 della L.R. n. 8/1998, peraltro, dispone testualmente: 
        "1. L'Ufficio di Presidenza mette a disposizione  di  ciascun
Gruppo Consiliare costituito a  norma  del  Regolamento  Interno  del
Consiglio  regionale,  il  personale  occorrente   per   il   proprio
funzionamento. 
        2. Il personale puo' essere scelto da dipendenti regionali  o
puo' essere richiesto in posizione di comando da altri enti  pubblici
o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali  operanti  in
territorio regionale, enti o consorzi istituti con  legge  regionale,
comparto scuola del Ministero della Pubblica  Istruzione  e  da  ogni
altro Ministero. In tal caso  il  comando  e'  disposto  con  cadenza
annuale, e' rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta
del Presidente del Gruppo interessato o del  Consigliere  del  Gruppo
Misto. 
        Le unita' da assegnare a ciascun gruppo consiliare sono cosi'
determinate: 
          Gruppo consiliare composto da un consigliere: una unita'  -
distaccata o comandata; 
          Gruppo consiliare composto da due consiglieri: due unita' -
distaccate o comandate; 
          Gruppo consiliare composto da un numero di  consiglieri  da
tre a cinque: tre unita' - distaccate o comandate; 
          Gruppo consiliare composto da oltre cinque consiglieri: una
unita' per ogni due consiglieri - distaccata o comandata; 
          Gruppo misto: una unita' per ogni consigliere  assegnato  -
distaccata o comandata. Per il personale assegnato al  Gruppo  Misto,
ogni consigliere appartenente al gruppo medesimo svolge, per l'unita'
di personale cui ha diritto, le  funzioni  assegnate  dalla  presente
legge e dal Regolamento  Interno  ai  Presidenti  dei  gruppi  (comma
modificato dall'art. 1 della L.R. n. 32 del 27.08.2002,  dall'art.  2
della L.R. n. 34 dell'8.09.1998, dall'art. 23 della L.R.  n.  13  del
9.08.2007 e successivamente sostituito dall'art. 15 della L.R. n.  27
del 7.08.2009). 
        2-bis. In aggiunta alle unita' previste dal comma  precedente
sono assegnate ulteriori unita' di personale comandato o  distaccato,
cosi' determinate: 
          a) Gruppi consiliari composti da un numero  di  consiglieri
da 1 a 2: una unita' purche' gli  stessi  non  abbiano  incarichi  di
Presidente, Vicepresidente o Segretario  dell'Ufficio  di  Presidenza
del Consiglio, non abbiano  Presidenti  di  Commissione,  nonche'  di
Presidente della Giunta o Assessori. 
          b) Gruppi consiliari composti da un numero  di  consiglieri
da 3 a 5: una unita'; 
          c) Gruppi consiliari composti da un numero  di  consiglieri
da 6 a 8: due unita'; 
          d) Gruppi consiliari composti da oltre 8  consiglieri:  tre
unita'. (Comma inserito dall'art. 8 della L.R. n. 31 del 25.10.2010). 
        3. Sia il personale di ruolo regionale che  quello  comandato
deve essere attinto  nelle  categorie  dalla  "A"  alla  "D".  (Comma
modificato dall'art. 15 della L.R. n. 27 del 7.08.2009). 
        4.  Sul   personale   assegnato   al   Gruppo   deve   essere
preventivamente  acquisito  l'assenso  del  Presidente   del   Gruppo
medesimo. 
        5. I dipendenti assegnati ai Gruppi Consiliari  conservano  i
diritti e i doveri  del  proprio  stato  giuridico  ed  economico  ed
operano in rapporto funzionale alle esigenze dei Gruppi. 
        6.  Al  personale  assegnato  ai  Gruppi  Consiliari  vengono
applicate, nelle parti compatibili, le stesse norme previste  per  il
personale delle segreterie  particolari  al  quanto  e  quinto  comma
dell'art. 3 della presente legge. 
        7.  Nell'ambito  della  spesa  consentita  per  il  personale
assegnato, comandato o distaccato ai sensi dei commi  precedenti,  in
alternativa all'utilizzo di tali unita', i Gruppi  possono  procedere
alla stipula di regolari contratti di lavoro di diritto privato,  nel
rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, secondo i medesimi
criteri e parametri  oggettivi  di  professionalita'  presenti  nella
pubblica amministrazione, atti a garantire l'adeguata competenza  dei
soggetti  di  cui  ci  si  avvale.  In  tal  caso  i  contratti  sono
sottoscritti dal Presidente p.t. del Gruppo consiliare, in nome e per
conto dei singoli  Gruppi.  Tali  contratti  sono  sostitutivi  delle
unita' di personale comandato,  distaccato  o  assegnato  nei  limiti
della spesa prevista per tali unita'.  (Comma  aggiunto  dall'art.  4
della L.R. n. 28 del 21.12.2012). 
        8. In via transitoria, fino al termine della IX  legislatura,
a far data dal 1° gennaio  2013,  i  rapporti  di  collaborazione  in
essere alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 2012, n.
213, di conversione del D.L. n. 174/2012, con i Gruppi  consiliari  e
con i singoli Consiglieri regionali sono imputati  esclusivamente  ai
Gruppi consiliari in ragione del numero dei consiglieri  aderenti  ai
Gruppi stessi. L'Ufficio di Presidenza assegna ai singoli  Gruppi  le
somme  necessarie  entro  il  limite  di  spesa  sostenuta  per  tali
collaborazioni nell'anno 2012, dai  Gruppi  e  dai  consiglieri,  per
garantire la continuita' dei rapporti di  lavoro  in  essere.  (Comma
aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 21.12.2012). 
        9. La somma assegnata e' utilizzabile dai  Gruppi  consiliari
esclusivamente  per  il  personale.  Le  somme  non  spese  per  tali
finalita' sono restituite. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R.  n.
28 del 21.12.2012). 
        10. I Presidenti  dei  Gruppi  consiliari  sottoscrivono  per
conto dei Gruppi medesimi i contratti di lavoro di  diritto  privato,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro,  e  dispongono
le modalita' di collaborazione di detto personale con  i  Consiglieri
del medesimo Gruppo. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del
21.12.2012). 
        11. Le spese per il personale contrattualizzato  direttamente
dai Gruppi, a sensi dei commi  precedenti,  non  sono  imputabili  ai
capitoli di  spesa  del  bilancio  regionale  per  il  personale  del
Consiglio regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del
21.12.2012).". 
    La Corte dei Conti, in  definitiva,  benche'  abbia  riconosciuto
espressamente che "la legge regionale n. 8/1998, come novellata,  che
impone e prescrive, tra gli  altri,  adempimenti  e  conseguenze  che
sarebbe precluso introdurre con  legge  di  fonte  statale"  fornisce
un'interpretazione  di  essa  legge  regionale  contestualizzata   al
momento della verifica, scevra dal rispetto del modello organizzativo
dell'ente  e  quindi  difforme  da  quella  seguita   dalla   Regione
Basilicata, evidenziando irregolarita'  nell'attivita'  di  provvista
del personale finalizzato a prestare assistenza ai gruppi consiliari. 
    Prescritta l'entita' dell'esubero la Corte  dei  Conti  manda  ai
gruppi consiliari interessati l'onere di individuare e  decidere  dei
rapporti eccedenti come se la garanzia della continuita' dei rapporti
di lavoro in essere non costituisse (pur in presenza  di  discordanze
interpretative della  disciplina  regionale)  anche  un  suo  preciso
limite di pronunciamento. 
    Il  tutto  nonostante  fosse  stata   formalmente   erudita   sul
contenimento della spesa, per l'esercizio 2013,  entro  i  limiti  di
quelli  relativi  all'anno  precedente  e   malgrado   abbia   potuto
riscontrare,   giusta   espressa   menzione   contenuta   nelle   sue
deliberazioni,  che  le  spese  per  il  personale  contrattualizzato
direttamente dal Gruppo non siano state imputate a capitoli di  spesa
di bilancio regionale per il personale del Consiglio regionale. 
 
                             Conclusioni 
 
    L'esercizio del controllo cosi'  come  deliberato  dalla  Sezione
regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti e come
posto in essere nelle deliberazioni oggetto di conflitto, costituisce
una  violazione  delle  attribuzioni  regionali,  esorbitando   dalle
attribuzioni dello Stato